FAQ

CHE COSA È L’AFFIDAMENTO FAMILIARE?

L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno a un minore che proviene da una famiglia che non è in grado di occuparsi in modo sufficiente e completo delle sue necessità. È un intervento previsto dalla legge e si effettua con l’inserimento temporaneo di un bambino o di un ragazzo in una famiglia che affiancherà, nella sua cura, quella naturale.

CHI PUÒ DIVENTARE AFFIDATARIA/O?

Possono diventare affidatari:

  • Coppie sposate, con o senza figli
  • Coppie non sposate, con o senza figli
  • Persone singole (single)

disponibili ad accogliere temporaneamente, in relazione alle proprie motivazioni e possibilità, nella propria casa, un bambino/a o un ragazzo/a che ne abbia necessità.

CI SONO PARTICOLARI REQUISITI LEGATI AL REDDITO FAMILIARE O ALL’ETÀ?

No, non sono richiesti particolari requisiti economici e non ci sono vincoli legati all’età.

QUANTE FORME DI AFFIDO FAMILIARE ESISTONO?

L’affidamento può essere:

  • RESIDENZIALE
    Il minore vive con gli affidatari e vede la sua famiglia quando e quanto previsto dal progetto.
  • PART-TIME
    Il minore sta con gli affidatari alcuni giorni a settimana o qualche ora al giorno (ad esempio, qualche ora nel pomeriggio dopo la scuola, il fine settimana o per le vacanze estive).

COME SI DIVENTA AFFIDATARIA/O?

Il primo passo è quello di effettuare un colloquio conoscitivo, che a seconda dei vari comuni, può essere fatto in uno dei seguenti enti:

  • Centro Affidi del Comune
  • ASL
  • Eventuale Associazione incaricata dal comune

L’ente incaricato dal comune organizza un corso di informazione e formazione per chi vuole approfondire la tematica dell’ affido.

Gli operatori del Servizio affidi (Assistente Sociale e Psicologo) svolgono colloqui di approfondimento e conoscenza con le famiglie che si rendono disponibili all’affido.

Ricevuta l’idoneità, l’ultimo passo, è l’inserimento in un database e l’abbinamento con il bambino in base al progetto.

QUANTE TIPOLOGIE DI AFFIDO CI SONO?

Ci sono due tipologie di affido:

  • Affido Consensuale: la famiglia del bambino chiede di essere supportata e accetta volontariamente il progetto di affidamento. E’ disposto dai Servizi Sociali e dal Giudice Tutelare. Ha una durata massima di 24 mesi ed il prolungamento deve essere predisposto dal Tribunale dei Minori.
  • Affido Giudiziale: il minore viene allontanato dalla famiglia per motivi di vario genere su decisione del Tribunale dei Minori che decide insieme ai servizi di collocarlo in affidamento.

CHE COSA E' L'AFFIDO "SINE DIE"?

La Legge 149/01 non prevede l’affido a lungo termine (affido sine die), tuttavia ci sono progetti di affido la cui durata non è definita nel decreto, per i quali non è previsto il rientro in famiglia o progetti di affido che nel tempo si modificano non consentendo più il rientro del minore in famiglia.

QUAL'E' LA DIFFERENZA TRA FAMIGLIE AFFIDATARIE E COLLOCATARIE?

Il Tribunale dei Minori può decidere di affidare il minore direttamente ad una famiglia Affidataria o ai Servizi Sociali che conseguentemente individuano la famiglia Collocataria. Ad oggi i Collocatari sono equiparati agli Affidatari,  usufruendo del sostegno economico e di tutte le agevolazioni previste dall’ istituto dell’ affido.

GLI AFFIDATARI O COLLOCATARI POSSONO USUFRUIRE DEL CONGEDO DI MATERNITA' O PATERNITA'?

Si, chi accoglie un minore in affido residenziale ha diritto all’ astensione obbligatoria dal lavoro per maternità o paternità.

Età del minore : fino al 18° anno di età.

3 mesi di congedo entro i primi 5 mesi dall’ingresso del minore in famiglia.

Indennità pari al 80% della retribuzione frazionabili.

GLI AFFIDATARI O COLLOCATARI POSSONO USUFRUIRE DEL CONGEDO PARENTALE?

Si, chi accoglie un minore in affido residenziale ha diritto all’ astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale).

Età del minore : fino al 18°anno di età.

6 mesi di congedo entro i primi 8 anni dall’ingresso del minore nel nucleo familiare.

Indennità pari al 30% della retribuzione (solo se usufruiti entro i 3 anni dall’ingresso) frazionabili.

GLI AFFIDATARI O COLLOCATARI POSSONO USUFRUIRE DEL CONGEDO PER MALATTIA?

Si, chi accoglie un minore in affido residenziale può usufruire del congedo per malattia.

Età del minore: fino al 6° anno di età.

Età del minore: dal 6° al 12° anno di età nei primi 3 anni dall’ingresso del minore in famiglia.

Nessuna indennità salvo norme specifiche previste dal contratto di lavoro.

GLI AFFIDATARI O COLLOCATARI POSSONO USUFRUIRE DEI RIPOSI GIORNALIERI ("ALLATTAMENTO")?

Si, chi accoglie un minore in affido residenziale può usufruire dei riposi giornalieri, chiamati comunemente “allattamento“.

Età del minore: fino al 18° anno di età.

1 ora di riposo giornaliero se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore, 2 ore se superiore, da godere entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia.

Retribuito.

E' PREVISTO UN CONTRIBUTO PER LA FAMIGLIA AFFIDATARIA O COLLOCATARIA A SOSTEGNO DELLE SPESE RELATIVE AI BISOGNI DEL MINORE ACCOLTO?

Sì, il Comune di competenza prevede un rimborso spesa a favore degli affidatari/collocatari per ogni minore in affido. Questo contributo economico, che è svincolato dal reddito della famiglia e può variare da comune a comune.

IL MINORE ACCOLTO E' COPERTO DA UN'ASSICURAZIONE PER DANNI PROVOCATI E SUBITI NEL CORSO DELL'AFFIDAMENTO?

Si, ogni minore affidato è coperto da una polizza assicurativa emessa dal comune di competenza per i rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose cagionati dai minori e dagli affidatari/collocatari nell’accudimento degli affidati.